Art. 1
Oggetto del regolamento
In vigore dal 26 nov 2021
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l', comma 197, che recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;
Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all', comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
Visto l'Accordo concernente le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i servizi e le forniture;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto del regolamento
1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività, nonché al contenimento delle spese tecniche generali.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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