Capo II
Art. 22
Apertura e valutazione delle offerte economiche
In vigore dal 10 nov 2021
1. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi dell', comma 6.
2. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l'apertura delle offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l'accesso alla documentazione di cui agli , salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa.
3. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo più basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per l'elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d'asta.
4. Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del punteggio assegnato qualora l'esclusione di un concorrente al momento della valutazione dell'offerta economica ne determini la necessità.
5. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo totale del punteggio relativo all'offerta tecnica e di quello relativo all'offerta economica e ne registra l'esito.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2021-08-12;148#art-22