Capo II

Art. 19

Apertura e verifica della documentazione amministrativa

In vigore dal 10 nov 2021
1. Tramite il sistema telematico, agli operatori economici partecipanti sono comunicate la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura della documentazione amministrativa. 2. A partire dal momento dell'apertura della documentazione amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non consente l'accesso alla documentazione di cui agli , salvo che detta documentazione sia già stata aperta e la relativa valutazione sia già stata conclusa. 3. Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilità alla procedura di gara e di attivare il soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai sensi della normativa vigente. 4. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la redazione, l'acquisizione e la notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico di cui all'. 5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 10, del codice. 6. Al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi. 7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche, garantendo la tracciabilità delle modifiche apportate. 8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico, all'invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori economici.
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urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2021-08-12;148#art-19

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