Capo II
Art. 17
Modalità telematica di svolgimento dell'attività della commissione giudicatrice
In vigore dal 10 nov 2021
Modalità telematica di svolgimento
dell'attività della commissione giudicatrice
1. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione giudicatrice l'accesso alla documentazione di gara inserita nel sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e nei limiti dell'autorizzazione concessa, lo svolgimento dell'attività istruttoria di competenza degli eventuali segretari responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.
2. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell'intera seduta.
Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che non sono pubbliche, con le modalità definite nelle regole tecniche di cui all', comma 2.
3. Il sistema telematico consente l'acquisizione dei verbali o la loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2021-08-12;148#art-17