Art. 8
Norme di rinvio
In vigore dal 15 lug 2021
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 maggio 2021
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021
Foglio n. 1980
Storico versioni
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