Art. 8 · Norme di rinvio

Art. 8

8 / 8

Norme di rinvio

In vigore dal 15 lug 2021
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 maggio 2021 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2021 Foglio n. 1980
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2021-05-14;97#art-8