Art. 5
Titoli
In vigore dal 15 lug 2021
1. La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all', del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3;
b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2;
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1.
2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.
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