Art. 5

Titoli

In vigore dal 15 lug 2021
1. La commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui all', del seguente ordine di preferenza: a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 3; b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: punti 2; c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al concorso: punti 1. 2. I titoli di cui al comma 1 non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame. Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire l'ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame.
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Titoli (Art. 5 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo