Art. 4
Contribuzione e aliquote contributive
In vigore dal 20 ago 2021
1. Per i dipendenti in servizio di cui all', comma 1, lettera c) l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all', comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell', commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all', comma 1, lettere a) e b) è pari allo 0,15 per cento dell'ammontare lordo della pensione ai sensi dell', comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non è dovuta è pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo è automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto.
4. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.
Storico versioni
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