Art. 2
Termini e modalità per l'esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
In vigore dal 20 ago 2021
1. Ai sensi dell', comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all' che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all'INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.
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