Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 ago 2021
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l', comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della predetta legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione; Visto l', comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483; Visto l', comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che la comunicazione della volontà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al comma 483 deve essere perentoriamente effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484 e che l'adesione è irrevocabile; Visto l', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con cui è stata istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, «Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto l'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto l'iscrizione alla gestione unitaria anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP» che fissa l'aliquota contributiva applicabile ai pensionati; Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui l'INPDAP è stato soppresso dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 7536 del 14 settembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 29 gennaio 2021; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell', comma 484, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è adottato il Regolamento di attuazione dell', comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all', comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». 2. Ai sensi dell', comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica: a) ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, amministrata dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012; b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica; c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica.
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