Art. 9

Modalità di erogazione del rimborso

In vigore dal 28 nov 2020
1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli , avviene sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo. 2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi di erogazione previsti dagli , non realizzabili attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste dall'ordinamento contabile dello Stato, è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il MEF, su designazione di Consap S.p.A., può nominare altresì i dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.
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