Art. 6

Rimborso cashback

In vigore dal 1 gen 2022
1. Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. 2. La misura del rimborso di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai seguenti periodi: a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234. 3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2. 5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di cui al comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che "Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e' sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto".
  • La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 640) che "Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-24;156#art-6

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