Art. 8
Rimborso speciale
In vigore dal 1 gen 2022
1. Fermo restando il rimborso previsto dagli , ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui all', comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.
2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all', comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell', comma 5.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento".
- La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 641) che "L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-24;156#art-8