Capo VI
Art. 24
Riserva delle risorse
In vigore dal 16 lug 2020
1. Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV. La quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età economicamente non autosufficienti.
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