Capo V

Art. 21

Modalità di accesso ai benefici

In vigore dal 16 lug 2020
1. La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate di cui agli , da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti: a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore; b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale. 2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.
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Modalità di accesso ai benefici (Art. 21 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo