Capo V

Art. 22

Ripartizione delle risorse

In vigore dal 16 lug 2020
1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.
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Ripartizione delle risorse (Art. 22 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.) — Testo vigente | Portale Normativo