Capo III
Art. 9
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
In vigore dal 3 lug 2020
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1. Nel concorso pubblico di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Nel concorso interno di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana limitatamente al concorso pubblico di cui al capo I.
Storico versioni
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