Capo II
Art. 7
Titoli e anzianità di servizio
In vigore dal 3 lug 2020
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 5, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 2,50
1. scienze dei servizi giuridici (L-14);
2. scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);
3. scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
4. scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18);
5. scienze economiche (L-33);
b) lauree universitarie diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,25;
c) lauree magistrali ad indirizzo giuridico-economico di seguito indicate o equiparate: punti 3,50
1. giurisprudenza (LMG/01);
2. scienze dell'economia (LM-56);
3. scienze della politica (LM-62);
4. scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
5. scienze economico-aziendali (LM-77).
d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c): punti 1,75;
e) master universitario di I livello: punti 0,20;
f) master universitario di II livello: punti 0,30;
g) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
h) abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle lettere a) e c): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.
3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2, sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 4,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea.
4. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto e di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione di appartenenza o di provenienza in materie attinenti alle funzioni dei ruoli degli operatori e degli assistenti e degli ispettori logistico-gestionali.
Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non è valutabile il corso di formazione per la promozione alla qualifica di assistente.
5. A ogni anno di effettivo servizio nell'amministrazione di appartenenza o di provenienza sono attribuiti 0,40 punti cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.
6. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza deltermine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
7. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-04-30;56#art-7