Capo II

Art. 6

Prove di esame

In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; b) elementi di contabilità di Stato. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di scienza delle finanze; c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; d) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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