Capo II
Art. 6
Prove di esame
In vigore dal 3 lug 2020
1. Le prove di esame costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte, congiuntamente o disgiuntamente, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
b) elementi di contabilità di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di scienza delle finanze;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
d) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-04-30;56#art-6