Art. 4

Erogazione delle risorse

In vigore dal 31 dic 2019
1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date. 2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell'importo certificato. 3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze. 4. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all', comma 1. Le amministrazioni di cui all', comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l', comma 7. 5. In relazione alle risorse specificamente destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispone, per gli stessi crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie. 6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti. 7. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Erogazione delle risorse (Art. 4 Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalita' operative del «Fondo salva opere».) — Testo vigente | Portale Normativo