Art. 2

Risorse del Fondo

In vigore dal 31 dic 2019
1. Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse: a) somme derivanti dal versamento all'entrata di bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalto di cui all', comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato; b) somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme sono destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti di cui all', comma 3, in relazione a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019. 2. Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1, lettera a), nel termine ivi previsto, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso.
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Risorse del Fondo (Art. 2 Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalita' operative del «Fondo salva opere».) — Testo vigente | Portale Normativo