Art. 1
Oggetto
In vigore dal 31 dic 2019
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare, l'articolo 15, comma 1, recante modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, in particolare, l'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato «Fondo salva-opere», diretto alla soddisfazione, nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo;
Visto il comma 1-ter del citato articolo 47, che disciplina le modalità di trasmissione della documentazione da parte dei richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 47 ed è, conseguentemente, surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata;
Visto il comma 1-quater del citato articolo 47, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere;
Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che prevede, per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, l'apposito stanziamento sul Fondo salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo anche per i predetti crediti, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo;
Visto il comma 1-sexies del citato articolo 47 che esclude l'applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota del 27 settembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2019;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.
3. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2.
4. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2 ed è stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019.
Storico versioni
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