Art. 4

Sanzioni

In vigore dal 21 dic 2018
1. Nel caso in cui il rilascio dei certificati in attuazione del presente decreto sia stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, il Ministero dello sviluppo economico revoca gli stessi, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo. 2. In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 3. Quando sia intervenuta la revoca di uno dei certificati di abilitazione di cui all' del presente regolamento, non è ammesso il conseguimento di altro titolo di cui allo stesso articolo.
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