Art. 2

Esami per il conseguimento dei titoli

In vigore dal 21 dic 2018
1. Il certificato generale ed il certificato limitato di operatore, di cui al precedente , comma 1, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. I programmi di esame, indicati negli allegati 1 e 2, prevedono, tra l'altro, le modalità di espletamento del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite. 2. I certificati di operatore di cui all', comma 2, vengono conseguiti mediante superamento degli esami, consistenti in prove pratiche ed orali, i cui programmi sono contenuti rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante. I programmi di esame, indicati negli allegati 3 e 4, prevedono, tra l'altro, le modalità di espletamento del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite. 3. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di cui al precedente , comma 1 e 2, i candidati devono: a) nel caso dei certificati di cui all', comma 1, avere almeno 18 anni; b) nel caso dei certificati di cui all', comma 2, avere almeno 16 anni.
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