Art. 3
Commissione esaminatrice
In vigore dal 21 dic 2018
1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui al presente decreto è nominata con determina del direttore generale della Direzione generale competente al rilascio dei certificati di cui al presente regolamento, ed è costituita da:
a) un dirigente di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di Presidente;
b) due funzionari del Ministero dello sviluppo economico in possesso del certificato generale di operatore GOC;
c) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico in possesso di un certificato che attesti la conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 o, in alternativa, corrispondente al livello B1 con esperienza, almeno di due anni, come esaminatore per il conseguimento dei certificati GOC, ROC, LRC e SRC o come rappresentante dell'Amministrazione negli incontri internazionali per attività istituzionale. Tali livelli sono quelli ascrivibili al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER);
d) un funzionario del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente competenza in materia di trasporto marittimo;
e) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico con funzioni di segretario.
2. La commissione esaminatrice opera a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2018-09-25;134#art-3