Art. 5

Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

In vigore dal 27 apr 2018
1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
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Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (Art. 5 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo