Art. 1

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

In vigore dal 27 apr 2018
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli , comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 1. All' del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; 2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»; c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»; d) al comma 4 le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento»; e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
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