Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale
In vigore dal 27 apr 2018
1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;
2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;
2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» è sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro più parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro più soggetti»;
3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identità di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» è sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «è di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
Storico versioni
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