Parte II
Art. 7
Istanza di partecipazione al concorso
In vigore dal 21 set 2017
1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.
2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell', comma 3 e dell', comma 2.
Storico versioni
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