Parte II

Art. 7

Istanza di partecipazione al concorso

In vigore dal 21 set 2017
1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero. 2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza è comunque indicata, a pena di esclusione, la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell', comma 3 e dell', comma 2.
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Istanza di partecipazione al concorso (Art. 7 Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo