Parte II

Art. 11

Prova orale

In vigore dal 21 set 2017
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico. 2. La prova orale verifica altresì la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonché la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall', comma 3, ultimo periodo.
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Prova orale (Art. 11 Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo