Parte II

Art. 14

Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

In vigore dal 21 set 2017
Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale 1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all', comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487. 2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell', comma 5. 3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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