Parte III

Art. 19

Graduatoria generale di merito

In vigore dal 21 set 2017
1. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso-concorso è nazionale ed è formulata in base alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle prove di cui all', commi 6 e 7. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. 2. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. La graduatoria generale di merito ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva.
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Graduatoria generale di merito (Art. 19 Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo