Parte I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 set 2017
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) «USR», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; d) «Bando», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento. e) «Testo Unico», il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. f) «Legge», la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; g) «Decreto-legge», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; h) «CEF», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo; i) «Commissione del concorso», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; l) «Sotto-commissione del concorso», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; m) «Commissione del corso», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio; n) «Direttore generale», il Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico; o) «CRUI», la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; p) «Semiesonero», esenzione al cinquanta percento dai normali obblighi di servizio, ferma restando la validità a tutti gli effetti della quota di servizio non prestato come servizio di istituto nella scuola.
Storico versioni

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Definizioni (Art. 2 Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo