Art. 1

Oggetto

In vigore dal 28 giu 2017
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', commi da 855 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; Visto, in particolare, l', comma 857, lettera d) della legge di stabilità 2016, che elenca, tra le materie oggetto di definizione con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, «le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale»; Visti gli del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, che prevedono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere a tale misura di ristoro semplificata, è prevista la possibilità alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell' della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerata la necessità di disciplinare la suddetta procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà; Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2017; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà mediante il ricorso alla procedura arbitrale, le modalità e i termini per la presentazione delle relative istanze di erogazione delle prestazioni e i criteri di quantificazione delle prestazioni.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta', di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo