Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 giu 2017
1. Ai fini del presente decreto e conformemente, per le definizioni di cui alle lettere da a) a f), all' del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si intendono per: a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell', comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi; b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a., istituite dall' del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183; d) «Fondo di solidarietà»: il Fondo istituito dall', comma 855 della legge di stabilità per il 2016; e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera d); f) «prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed attività di cui all', comma 5 e all'articolo 25-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ove nella prestazione di tale servizi o attività sono stati in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità acquistati o sottoscritti dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati, nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione; g) «procedura arbitrale»: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui all', commi da 857 a 860, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; h) «Camera arbitrale»: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i) «Collegio arbitrale»: i collegi arbitrali individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; l) codice ISIN: codice internazionale che identifica gli strumenti finanziari («International Securities Identification Number»), attribuito in Italia dalla Banca d'Italia.
Storico versioni

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