Art. 6

Trattazione e definizione del procedimento arbitrale

In vigore dal 28 giu 2017
1. Nel corso del procedimento arbitrale è assicurato il contraddittorio. Se il Collegio non delibera sul merito della controversia allo stato degli atti, adotta con ordinanza misure per la trattazione e l'eventuale istruzione dell'affare secondo le modalità che ritiene più opportune ai fini del più sollecito svolgimento della procedura. 2. Non sono ammesse prove diverse da quelle scritte. Le parti possono produrre, sotto la loro responsabilità, dichiarazioni scritte rese da terzi, capaci di testimoniare, e ricevute da notaio o rilasciate dall'eventuale avvocato difensore che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 del codice di procedura civile, ne attesta l'autenticità. In quest'ultimo caso, il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata nel procedimento arbitrale e delle conseguenze di false dichiarazioni. Per l'atto di ricezione di tali dichiarazioni da parte di un notaio, da rilasciarsi in originale non soggetto a registrazione nè a bollo, non sono esigibili onorari diversi da quelli previsti per l'iscrizione a repertorio di atti di valore indeterminabile. Il collegio arbitrale valuta la necessità di procedere ad audizioni, solo ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. 3. Il Collegio, quando accerta l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pronuncia lodo non soggetto a deposito a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, con il quale determina la prestazione liquidandone l'ammontare. In caso di determinazione favorevole, il Fondo dà immediata esecuzione al lodo. Il lodo dev'essere pronunciato anche quando le parti convengono espressamente sul contenuto della prestazione dovuta. 4. Il lodo è pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione al Collegio arbitrale del ricorso. Tale termine può essere prorogato dal Collegio, per motivate esigenze, fino ad un massimo di novanta giorni. 5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da quello adottato ai sensi dell', comma 859 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile.
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Trattazione e definizione del procedimento arbitrale (Art. 6 Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarieta', di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.) — Testo vigente | Portale Normativo