Art. 7
Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi
In vigore dal 20 giu 2017
1. Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle C.U.N. istituite ai sensi dell', comma 1.
2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2017-03-31;72#art-7