Art. 10

Disposizioni finali

In vigore dal 20 giu 2017
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 marzo 2017 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520
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