Art. 10
Disposizioni finali
In vigore dal 20 giu 2017
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2017
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520
Storico versioni
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