Art. 4

Istituzione e sede delle C.U.N.

In vigore dal 20 giu 2017
1. Le C.U.N. sono istituite, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento. 2. Le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione che partecipano ai tavoli di filiera, istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1872 del 2005, o altresì iscritte all'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 2015, rappresentativi di un determinato settore o di una determinata categoria di prodotto o di gruppi di prodotto/prodotto, possono inoltrare formale istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di procedere all'istituzione di una specifica C.U.N.. 3. L'istituzione della C.U.N. e la determinazione della sua sede sono effettuate previa istruttoria del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente punto 2. La sede di ciascuna C.U.N. sarà stabilita presso una o più borse merci. Nel caso di richiesta di istituzione di una C.U.N. per un settore/categoria di prodotto/prodotto per i quali non esistono all'atto contrattazioni in una borsa merci, la sede della C.U.N. può essere individuata presso la camera di commercio che abbia sala di contrattazione per quel settore/categoria di prodotto/prodotto o nella cui circoscrizione sia presente un mercato all'ingrosso rilevante per quel settore/categoria di prodotto/prodotto. 4. Le C.U.N. sono composte da un massimo di venti commissari, di cui dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice e dieci commissari in rappresentanza della parte acquirente. 5. Le C.U.N. possono essere composte anche da un Comitato dei garanti costituito da un massimo di sei rappresentanti, di cui tre titolari e tre supplenti, con il compito di formulare la tendenza di mercato e i prezzi indicativi nel caso in cui i commissari non trovino un accordo. I requisiti che devono essere posseduti dai commissari e dai garanti e la loro nomina sono disciplinati dall'. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico di B.M.T.I. S.c.p.A., al fine di assicurare le funzioni di segreteria delle C.U.N..
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2017-03-31;72#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo