Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2017
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante «approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente «orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell', comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante «disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il «regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell', comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, concernente il «regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il «regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella parte in cui statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati»;
Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale attività sarà sospesa con l'istituzione delle citate commissioni uniche nazionali (C.U.N.);
Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa attività di rilevazione delle borse merci e che per loro natura potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 01762/2016 nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2017-03-31;72#art-1