Art. 4

Escussione

In vigore dal 11 giu 2017
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare escute la garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati quando non ci sono fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti dai medesimi soggetti o che derivino da AEE immesse sul mercato da produttori che abbiano cessato la loro attività, nel limite dell'importo massimo garantito. La garanzia escussa è destinata al Centro di coordinamento per la gestione dei RAEE. 2. La garanzia finanziaria è incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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