Art. 2
Soggetti obbligati, beneficiario e durata
In vigore dal 11 giu 2017
1. La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
2. La garanzia finanziaria, della durata di un anno, è prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (di seguito Registro), di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal Registro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-09;68#art-2