Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 11 giu 2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» e, in particolare: l'articolo 25, comma 1 «Garanzie finanziarie»; l'articolo 29 «Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE»; l'articolo 33 «Centro di coordinamento» e l'articolo 35 «Comitato di vigilanza e controllo»; Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed in particolare il considerato n. 23 della direttiva 2012/19/UE e secondo cui «Ciascun produttore, allorchè immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori» e l'articolo 12, paragrafo 3, secondo cui: «Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorchè immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.»; Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»; Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante «Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti; Considerato che per la puntuale determinazione della garanzia finanziaria, di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è necessario definire i criteri generali per l'individuazione della stessa e che detta garanzia finanziaria assolve all'esigenza di coprire il rischio che i costi della gestione dei RAEE ricadano sulla collettività, assicurando la disponibilità di importi economici adeguati a coprire detti oneri; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso con nota del 21 marzo 2016; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze formatosi ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota del 27 gennaio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 7 novembre 2016, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli , comma 3, del medesimo decreto legislativo. 2. La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall', comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 3. Per i RAEE professionali, come definiti dall', comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-09;68#art-1

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Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento concernente le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.) — Testo vigente | Portale Normativo