Art. 6

Modalità di versamento delle tariffe dei controlli

In vigore dal 26 mag 2017
Modalità di versamento delle tariffe dei controlli 1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell', comma 3, le tariffe relative alle attività di controllo di cui all' devono essere versate dai gestori come segue: a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attività di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attività di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all', comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all', comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalità di cui all', comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo. 3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall' nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo. 4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all', comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Modalità di versamento delle tariffe dei controlli (Art. 6 Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.) — Testo vigente | Portale Normativo