Art. 7
Interessi per tardivo pagamento
In vigore dal 26 mag 2017
1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall' del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-06;58#art-7