Art. 7

Interessi per tardivo pagamento

In vigore dal 26 mag 2017
1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall' del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall', comma 1.
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Interessi per tardivo pagamento (Art. 7 Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.) — Testo vigente | Portale Normativo