Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 26 mag 2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonché i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-bis;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l', che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
Considerato che le attività ispettive, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali;
Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall', comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalità e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attività istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrata ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa;
Riconosciuta l'opportunità di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari;
Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attività di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:
a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
e) alle attività di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.
4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2017-03-06;58#art-1