Art. 4

Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti

In vigore dal 17 gen 2017
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura: a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA; b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.
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Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti (Art. 4 Regolamento recante modalita' di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo