Art. 2

Oneri economici per le procedure di VIA

In vigore dal 17 gen 2017
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue: a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Oneri economici per le procedure di VIA (Art. 2 Regolamento recante modalita' di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) — Testo vigente | Portale Normativo