Art. 4 · Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti

Art. 4

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Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti

In vigore dal 17 gen 2017
1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura: a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA; b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-10-25;245#art-4