Art. 4
Maggiorazioni e riduzioni
In vigore dal 30 ago 2016
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quella massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.
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